Oggi la Corte Europea ha confermato l'obbligo per le compagnie aeree di risarcire i passeggeri in caso di ritardo dei propri voli. La cosa era già disciplinata dal REGOLAMENTO dell' Unione Europea Numero 261/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 febbraio 2004, ma la Corte di giustizia del Lussemburgo ha voluto ancora una volta confermare il provvedimento per i passeggeri di voli che subiscono ritardi prolungati.
Il ritardo, per essere compensato, deve essere imputabile alla compagnia aerea, quindi sono esclusi quelli dovuti a maltempo.
Ai passeggeri spettano:
-250 euro per volo con ritardo oltre le 2 ore in voli con distanza inferiore a 1500 Km
-400 euro per volo con ritardo oltre le 3 ore in voli con distanza compresa tra 1500-3500 Km
-600 euro per voli con distanza oltre i 3500km.
Se la compagnia aerea offre un volo alternativo il cui orario di arrivo a destinazione non superi le:
-2 ore, per quelle tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
-3 ore, per quelle tratte aeree superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km;
-4 ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei primi due casi;
il rimborso specificato prima si decurta del 50 percento.
Altra sentenza della Corte Europea per i passeggeri che hanno perso un volo di coincidenza per colpa della compagnia aerea: "I passeggeri di voli comprendenti più tratte in successione devono essere risarciti per negato imbarco, quando quest’ultimo è dovuto ad un ritardo imputabile al vettore per il primo volo", link alla sentenza.